L’OPZIONE DONNA 2019 … nella bozza del decreto

Le lavoratrici dipendenti nate entro il 31-12-1960 e quelle con contribuzione mista o da lavoro autonomo, come le artigiane, le commercianti e le coltivatrici dirette, nate entro il 31-12-1959, potranno accedere alla pensione di anzianità interamente calcolata con il sistema contributivo, senza attendere l’età pensionabile e senza dover raggiungere i maggiori requisiti previsti per pensione Quota cento e pensione anticipata, a patto che abbiano maturato un’anzianità contributiva che sia pari o superiore a 35 anni entro il 31-12-2018.

Il calcolo della pensione sarà interamente fatto con il sistema contributivo, generalmente penalizzante, ma l’accesso alla pensione risulterà notevolmente anticipato, anche fino a 7 anni.

La decorrenza della pensione non sarà immediata ma soggetta alla finestra mobile di 12 mesi per chi ha solo contribuzione da dipendente e di 18 mesi per chi ha contribuzione da lavoratore autonomo. Per le appartenenti al comparto scuola e AFAM l’avvio del trattamento pensionistico è fissato al 1° settembre e 1° novembre dell’anno successivo alla sua maturazione.

Una donna nata nel 1957 con 35 anni di contributi a dicembre 2018, potrà ottenere la pensione di anzianità con decorrenza 1° gennaio 2020 se tutta la sua contribuzione è da dipendente, in caso di lavoro autonomo la decorrenza sarà 1° luglio 2020.

La bozza del decreto non indica alcun limite di spesa per questa tipologia di prestazione pensionistica e non risultano termini entro i quali inoltrare domanda.

Le lavoratrici interessate che abbiano maturato i requisiti previsti per l’opzione donna dal 2016 e che non hanno potuto accedervi, possono riesaminare la loro situazione e valutare l’opportunità di accedere a tale pensione, rispetto ad altre prestazioni.

Gli uffici del Patronato Acli sono a vostra disposizione per esaminare ogni singolo caso.

 

Irene Turelli